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ART. 83 Determinazione del reddito complessivo
[n.d.r. ex art. 52] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Il reddito complessivo è determinato apportando

all’utile o alla perdita risultante dal conto economico,

relativo all’esercizio chiuso nel periodo

d’imposta [...] (2), le variazioni in aumento o in diminuzione

conseguenti all’applicazione dei criteri

stabiliti nelle successive disposizioni della presente

sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi

di parziale o totale detassazione del reddito, le

relative perdite fiscali assumono rilevanza nella

stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati

positivi. (3) Per i soggetti che redigono il bilancio

in base ai principi contabili internazionali di

cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,

anche nella formulazione

derivante dalla procedura

prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto

legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, (4) e per i

soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo

2435-ter del codice civile che non hanno optato

per la redazione del bilancio in forma ordinaria,

i quali (5) redigono il bilancio in conformità alle

disposizioni del codice civile, (6) valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli

della presente sezione, i criteri di qualificazione,

imputazione temporale e classificazione in bilancio

previsti dai rispettivi principi contabili (7).

(8) I criteri di imputazione temporale di cui al terzo

periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione

alle poste contabilizzate a seguito del processo

di correzione degli errori contabili. (9) La disposizione

di cui al quarto periodo non si applica ai

componenti negativi di reddito per i quali è scaduto

il termine per la presentazione della dichiarazione

integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, e, sussistendo gli altri presupposti,

opera soltanto per i soggetti che sottopongono il

proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei

conti (10). (9)

1 bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle

micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice

civile, che redigono il bilancio in conformità

alle disposizioni del codice civile, si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione

del comma 60 dell’articolo 1 della legge

24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater

dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio

2005, n. 38. (11) (12)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Le parole “aumentato o diminuito dei componenti che per effetto

dei princìpi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio”

sono state soppresse dall’art. 1, comma 58, lett. a), L.

24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285,

in vigore dall’1.1.2008.

In precedenza, le parole “aumentato o diminuito dei componenti che

per effetto dei princìpi contabili internazionali sono imputati direttamente

a patrimonio” erano state inserite dall’art. 11, comma 1, lett.

a), DLgs. 28.2.2005 n. 38, pubblicato in G.U. 21.3.2005 n. 66.

(3) Periodo inserito dall’art. 1, comma 33, lett. f), L. 24.12.2007 n.

244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta in corso al 31.12.2007.

(4) Le parole “anche nella formulazione

derivante dalla procedura

prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio

2005, n. 38,“ sono state inserite dall’art. 2, comma 27, DL

29.12.2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2011

n. 10.

(5) Le parole “diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter

del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in

forma ordinaria, i quali” sono state sostituite alle precedenti “diversi

dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che”

dall’art. 8, comma 1, lett. a), DL 21.6.2022 n. 73, convertito, con modificazioni,

dalla L. 4.8.2022 n. 122. Per l’applicazione della presente disposizione

si veda il successivo comma 2.

(6) Le parole “e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo

2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità

alle disposizioni del codice civile,“ sono state inserite dall’art. 13-

bis, comma 2, lett. a), n. 1, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma

5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali

e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo

a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati

alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali

sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle

operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate

e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,

classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio

dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio,

si veda il successivo comma 7.

(7) Le parole “dai rispettivi principi contabili “ sono state sostituite alle

precedenti “da detti principi contabili” dall’art. 13-bis, comma 2,

lett. a), n. 1, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla

L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione

ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali

rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla

disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio

del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni

che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate

temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni,

valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio

dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio,

si veda il successivo comma 7.

(8) Periodo così inserito dall’art. 1, comma 58, lett. a), L. 24.12.2007

n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi

d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione

dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base

della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché

coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione

delle

disposizioni introdotte dal comma 58.

(9) Periodo inserito dall’art. 8, comma 1, lett. b), DL 21.6.2022 n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2022 n. 122. Per l’applicazione

della presente disposizione si vedano i successivi commi 1-bis

e 2.

(10) Le parole “, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto

per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione

legale dei conti” sono state inserite dall’art. 1, comma 273, L.

29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. Ai

sensi del successivo comma 275, la presente disposizione si applica

a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore

del DL 73/2022.

(11) Comma inserito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. a), n. 2, DL

30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017

n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia

con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio

a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre

2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale

previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del

predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino

diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente

ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni

e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in

corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo

comma 7.

(12) Le disposizioni di attuazione del presente comma sono contenute

nell’art. 2, DM 3.8.2017, pubblicato in G.U. 11.8.2017 n. 187.

7 aprile 2025

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